Associazione Culturale

Lo Statuto

 

Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale La Colombera, con sede in Osio Sopra, in Via Locatelli, presso la saletta denominata "Colombera". L'Associazione "Associazione Culturale La Colombera" è una libera associazione di fatto, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capitolo III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente statuto. Possono aderirvi tutti coloro che si riconoscono nel presente statuto, indipendentemente dalle convinzioni politiche, e religiose, dalla cittadinanza, dall'appartenenza etnica, dall'età, dalla professione e dal grado di istruzione.

Art. 2

L'Associazione culturale "Associazione Culturale La Colombera" persegue i seguenti scopi:

Art. 3

L'Associazione culturale La Colombera intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dei propri fini ed in particolare:

Art. 4

L'Associazione culturale La Colombera è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. SOCI FONDATORI: persone od enti che hanno costituito l'Associazione

  2. SOCI ORDINARI: persone od enti che si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo

  3. SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano sostenuto in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, l?Associazione nel raggiungimento delle finalità istituzionali; sono esonerati dal versamento di quote annuali

  4. SOCI JUNIOR: persone di minore età, ammessi nell'Associazione con parità di diritti e doveri rispetto ai soci ordinari, ma il cui diritto di voto viene esercitato da un genitore o rappresentante legale.

Le quote ed il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono soggetti a rivalutazione. Tutti i soci sono considerati tali per tutta la durata dell'anno sociale, con espressa esclusione di partecipazioni temporanee all'Associazione. Il domicilio degli associati, per quanto attiene ai loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari e junior è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, con voto a scrutinio palese. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello in forma scritta entro un mese, al collegio dei Probiviri.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di mancanze disciplinari, o di ordine morale, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni, comminate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento che intende punire: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso per iscritto entro un mese dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; i soci junior vengono rappresentati da un genitore o rappresentante legale.

Art. 8

La qualifica di socio viene a cessare per: decesso; recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo; espulsione per motivi disciplinari; morosità nella corresponsione delle quote associative.

Art. 9

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: beni, mobili ed immobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.
La cessazione nel corso dell'anno sociale della qualità di socio, per qualsiasi causa avvenuta, non dà diritto ad alcuna restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa annuale versata.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall'Assemblea, che delibera circa l'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 10

L'anno sociale e finanziario inizia il 1° Luglio di ogni anno e termina il 30 Giugno dell'anno solare successivo. Il primo esercizio sociale e finanziario terminerà il 30 Giugno dell'anno 2000.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Ottobre. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, affinchè ogni associato possa prenderne visione.

Art. 11

Gli organi dell'Associazione sono:

Art. 12

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; possono parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative nonché i rappresentanti dei soco junior; ogni socia ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo stesso o da almeno un terzo dei soci che presentino un ordine del giorno, nel qual caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro un mese.
Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio, i Consiglieri ed i Revisori non hanno diritto di voto; in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri, e/o i Revisori e/o i Probiviri non hanno diritto di voto.
In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione decorsa almeno un'ora dalla prima.
Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda è sufficiente la maggioranza dei tre quarti dei presenti.
La convocazione potrà essere effettuata, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, in uno dei seguenti modi: con avviso scritto da inviarsi a tutti i soci oppure mediante l'affissione all'albo della sede e in altri locali dove si svolgesse una qualsiasi attività sociale. In ogni caso almeno dieci giorni liberi prima, con indicazione dell'ordine del giorno.
E' ammesso il voto per delega, conferita ad un familiare convivente di maggiore età o a un associato di maggiore età, purché non sia membro del Consiglio direttivo; ogni delegato non potrà presentare più di due deleghe. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano oppure, se richiesto da almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori e dei Probiviri; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, approva il regolamento interno.
L'Assemblea straordinariadelibera sulle modifiche allo Statuto e sull'eventuale sciolglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è costituito da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri soci maggiorenni.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per tre anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.
Qualora uno o più membri del Consiglio venissero a mancare, è facoltà del Consiglio stesso cooptare uno o più membri scelti fra i soci di maggiore età, al fine di ripristinare il numero di Consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, nella quale si dovrà procedere all'elezione dei Consiglieri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
I Consiglieri, accettando la nomina, si obbligano a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. L'assenza a due riunioni consecutive, priva di giustificato motivo, comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazion; la sua attività dev'essere in ogni caso diretta al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Si riunisce almeno ogni tre mese ed è convocato dal Presidente, o da almeno due Consiglieri, con richiesta motivata, oppure con richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Alle sue riunioni partecipano, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e il Coordinatore artistico e didattico. Possono inoltre parteciparvi tutti i soci ma senza diritto di parola né di voto.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione, deliberare circa l'ammissione dei soci; elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'intero periodo annuale dell'esercizio finanziario; elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'intero periodo annuale del successivo esercizio finanziario; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, firmato da tutti i Consiglieri presenti, da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dal Consiglio direttivo nella prima seduta dopo l'elezione. Spetta al Presidente nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri, che lo sostituisce in caso di sua assenza o temporaneo impedimento, convocare e presiedere il Consiglio direttivo, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, con firma congiunta a quella del Segretario tesoriere; procedere agli incassi; conferire ai Consiglieri, o ai soci, o a persone esterne, procure speciali per la gestione o il coordinamento di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17

Il Segretario tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo fra i membri dello stesso. Spetta al Segretario tesoriere: redigere i verbali del Consiglio direttivo,; diramare gli inviti per le convocazioni; tenere la contabilità ed i libri associativi; compilare le fatture/reversali ed emettere mandati di pagamento, che dovranno essere controfirmati dal Presidente; controllare il corretto versamento delle quote sociali; custodire i fondi sociali.

Art. 18

Il Consiglio dei Revisori e dei Probiviri è composta da tre membri eletti dall'Assemblea che eleggerà anche due membri supplenti; dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Decide insindacabilmente, entro un mese dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui provvedimenti disciplinari in genere, sui dinieghi di ammissione e su ogni altra controversia insorgesse fra uno o più soci e l'Associazione, o fra i soci stessi. La carica di Revisore-Probiviro è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 19

Il Coordinatore artistico e didattico dell'Associazione, viene nominato dal Consiglio direttivo. Deve trattarsi di un artista in possesso di specifica formazione culturale e di adeguate doti professionali e personali. Egli svolge una attività propositiva e di Coordinamento di tutte le attività didattiche, artistiche e laboratoristiche; relaziona periodicamente il Consiglio direttivo sull'andamento di tali attività; esprime il proprio parere al Consiglio circa le scelte dei Collaboratori artistici e didattici dell'Associazione.

L'incarico può essere conferito a tempo indeterminato.

E' facoltà del Consiglio direttivo nominare, anziché un unico Coordinatore artistico e didattico, un collegio di coordinatori di settore, nel rispetto delle disposizioni che precedono.

E' facoltà del Consiglio revocare l'incarico in ogni momento, con obbligo di motivazione. L'esonero e le dimissioni, devono essere notificate a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi, tranne che per giusta causa.

Art. 20

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, da convocarsi unicamente mediante lettera raccomandata, con la maggioranza in prima convocazione di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei tre quarti dei presenti. Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di acui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

Tutte le cariche lettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.